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Ordinanza — n. 38663/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38663/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANA FRANCO MICHELE nato a BONO il 15/12/1957 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARItdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha -pnhin dichiarato inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di ‹rt-la Franco Michele tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 15 luglio 2021: Pt 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per CassazioneITTNTA Franco Michele con atto personale .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARItdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha -pnhin dichiarato inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di ‹rt-la Franco Michele tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 15 luglio 2021: Pt 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per CassazioneITTNTA Franco Michele con atto personale .

Parole chiave

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procedure di ricorso esame di cassazione allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIANA FRANCO MICHELE nato a BONO il 15/12/1957 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARItdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha -pnhin dichiarato inammissibile la domanda avanzata nell'interesse di ‹rt-la Franco Michele tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 15 luglio 2021: Pt 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per CassazioneITTNTA Franco Michele con atto personale .

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid