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Ordinanza — n. 38662/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation prohibited in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luciano Cerchi's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had correctly identified that the time gap between offenses and lack of common criminal intent precluded the application of the continuity rule. The Supreme Court ruled that such factual reassessment is strictly prohibited in execution proceedings, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals in execution proceedings are limited to legal errors; requests for a re-evaluation of facts or the application of substantive criminal law rules like continuity are inadmissible as they constitute an attack on the judgment's factual basis.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings inadmissible appeal factual re-evaluation Art 671 c.p.p. Art 81 c.p. procedural economy reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
in relazione all'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge -- CERCHI Luciano deducendo come motivo di ricorso violazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 81 cod. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge -- CERCHI Luciano deducendo come motivo di ricorso violazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
in relazione all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCHI LUCIANO nato a ROMA il 11/12/1953 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0-h IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da CERCHI Luciano tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che non appaiono integrate le condizioni per il riconoscimento della continuazione in quanto il lasso temporale tra la condotta oggetto della seconda sentenza e quella di cui alla prima condanna appare di non breve durata e non risultano presenti altri indici dai quali desumere l'asserita medesimezza del disegno criminoso, apparendo quelli oggetto delle citate sentenze piuttosto come singoli episodi del tutto disgiunti tra loro.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge -- CERCHI Luciano deducendo come motivo di ricorso violazione ed errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e per insufficienza della motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i D rofili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il