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Ordinanza — n. 38661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic repetition of arguments already rejected by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds. The appellant argued that the lower tribunal incorrectly applied Article 41bis of the Prison Law and violated constitutional rights regarding the differentiated detention regime. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already adequately examined and dismissed in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 125 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and constitute a mere repetition of complaints already fully examined and rejected in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiteration of complaints Article 125 c.p.p. Article 616 c.p.p. proroga della carcerazione preventiva motivo della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 125 c.p.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - GALLONE Pasquale deducendo come motivo di ricorso inosservanza dell'art. 125 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 125 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - GALLONE Pasquale deducendo come motivo di ricorso inosservanza dell'art. 125 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLONE PASQUALE nato a NICOTERA il 30/08/1960 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la domanda di reclamo avanzata nell'interesse di GALLONE Pasquale avverso la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41bis O.P. In motivazione, il Tribunale sottolinea che il GALLONE appare un soggetto inserito pienamente nella cosca di 'ndrangheta che vede a capo Mancuso uigi 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - GALLONE Pasquale deducendo come motivo di ricorso inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., risultando il provvedimento manifestamente illegittimo avendo il Tribunale valutato in maniera sintetica e meramente apparente le doglianze della difesa idonee a rappresentare l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'applicazione del regime in atto. La difesa eccepisce, inoltre, inosservanza, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 41bis O.P. anche in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 111 Cost ed all'art. 6 Conv. europea dei diritti dell'uomo e difetto assoluto di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid