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Ordinanza — n. 38659/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; mere repetition of rejected expulsion opposition arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were generic and merely repeated objections already fully examined in the lower court's decision. Kaja Luan argued for a review of the expulsion order under Article 16 of the Immigration Act, but the court found no new legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 16, co. 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and constitute a mere repetition of complaints already adequately examined in the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mere repetition expulsion opposition court costs fine espulsione giudiziaria allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 16, co. 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286
Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione nei confronti del provvedimento espulsione ex art. 16, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA LUAN nato a KRYEVDH( ALBANIA) il 05/09/1970 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0-1-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione nei confronti del provvedimento espulsione ex art. 16, co. 5, T.U.I. avanzata nell'interesse di KAJA Luan e ne disponeva l'espulsione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KAJA Luan deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 16, co. 5, D. Lgs 25 Luglio 1998, n. 286di e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente