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Ordinanza — n. 38657/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38657/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAtdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 22 marzo 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio volto ad ottenere la possibilità di inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale. In motivazione, il Giudice sottolinea che non esiste nessun diritto del detenuto ad inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale e che i dinieghi imposti non comportano alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del reclamante al quale viene comunque assicurato nei limiti previsti dalla legge l'invio per iscritto delle proprie doglianze alle AG che ritiene di investire.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NOVARAtdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 22 marzo 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio volto ad ottenere la possibilità di inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale. In motivazione, il Giudice sottolinea che non esiste nessun diritto del detenuto ad inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale e che i dinieghi imposti non comportano alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del reclamante al quale viene comunque assicurato nei limiti previsti dalla legge l'invio per iscritto delle proprie doglianze alle AG che ritiene di investire.

Parole chiave

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diritti del detenuto diritti della difesa diritti di accesso privilegiati diritto di essere arrestato diritto alla corrispondenza protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAtdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 22 marzo 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Novara respingeva il reclamo avanzato da ATTANASIO Alessio volto ad ottenere la possibilità di inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale. In motivazione, il Giudice sottolinea che non esiste nessun diritto del detenuto ad inviare istanze, opposizioni, impugnazioni, denunce all'Autorità Giudiziaria in formato digitale e che i dinieghi imposti non comportano alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del reclamante al quale viene comunque assicurato nei limiti previsti dalla legge l'invio per iscritto delle proprie doglianze alle AG che ritiene di investire.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione agli artt. 3, 24, 27, co. 3, 11, co. 3 e 113, co. 2, Cost; artt. 123, 234, co. 1, e 666, co. 2, 3 e 4, cod. proc. pen.; artt. 1, co. 1 e 5, e 35b1s OP. j 9i7:2 rhid‘ (1, N 914, g,igirizi-A-9 d eftvAuZ i 91-97 C416 3. Il ricorso va dichiarato inammissibil per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi