Ordinanza — n. 38656/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPINI LORENZO nato a PERUGIA il 24/12/1978 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale di Sorvegl'anza di Firenze rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di PEPINI Lorenzo volta ad ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, anche nelle forme della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale di Sorvegl'anza di Firenze rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di PEPINI Lorenzo volta ad ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, anche nelle forme della detenzione domiciliare.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPINI LORENZO nato a PERUGIA il 24/12/1978 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale di Sorvegl'anza di Firenze rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di PEPINI Lorenzo volta ad ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, anche nelle forme della detenzione domiciliare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PEPINI Lorenzo con atto personale.
3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sident