Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Solito's appeal against the Taranto execution judge's partial ruling inadmissible. The lower court had applied the crime of continuation to three theft convictions but rejected the request for other indicators. The appellant argued for a factual re-evaluation regarding the time span and lack of common intent, which the Court deemed impermissible in a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law, such as requesting a re-evaluation of facts or challenging the logic of the lower court's reasoning without presenting new elements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO GIOVANNI nato a TARANTO il 23/07/1989 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 il Tribunale di Taranto, quale giudice della esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di SOLITO Giovanni volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato e, per l'effetto, applicava il vincolo della continuazione criminosa tra i reati di cui ai provvedimenti di seguito specificati: sentenza del Tribunale di Bolzano, del 25.3.2014, irrevocabile il 12.7.2014, per il reato di cui all'art. 640 c.p., commesso in Terlano il 1.3.2012; sentenza del Tribunale di Enna, del 14.7.2014, irrevocabile il 25.9.2014, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in Piazza Armerina il 3.3.2012; sentenza del Tribunale di Civitavecchia, del 17.6.2016, irrevocabile il 3.1.2017, per il reato di cui all'art.640 c.p., commesso in Montali° di Castro il 30.3.2012;
Il Tribunale rigettava l'istanza nel resto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - SOLITO Giovanni deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione che si è in presenza di reati commessi in un lasso temporale assai ampio, e difetto di motivazione in ordine alla presenza di ulteriori indici rilevatori del reato continuato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il