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Ordinanza — n. 38654/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects lack of continuity due to time lapse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reiterated points already adequately examined in the lower court's decision. The lower court rejected the request to apply the crime of continued offense, citing the significant time gap between the acts and dismissing recent gambling addiction as merely a motive rather than a connecting factor. The appellate court upheld this ruling, finding the appellant's arguments insufficient to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and constitute a mere repetition of points already adequately examined in the decision under appeal.

Parole chiave

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generic grounds inadmissible appeal crime of continued offense time lapse procedural economy reiterazione di reati penali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAN SAMIR nato il 30/10/1968 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 ottobre 2021 il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza avanzata nell'interesse FRAH Sannir tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, il notevole lasso temporale che intercorre tra la commissione dei fatti di cui alle sentenze sopra richiamate, non consenta di ritenere sussistente il vincolo della continuazione. Il Tribunale osserva, inoltre, che non soccorrono altri elementi significativi, tale non potendosi considerare la ludopatia, accertata in tempi recenti, la quale al più può costituire il motivo a delinquere, come tale irrilevante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FRAH Samir deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei documenti prodotti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di punti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il resid