Ordinanza — n. 38652/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMIGIO PAVLE nato a TORINO il 25/04/1971 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze avanzate nell'interesse di TAMIGIO Pavle volte ad ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi sanitari, nelle forme della detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale sottolinea che le condizioni generali del detenuto, mediocri ma stabili, sono sostanzialmente compatibili con il regime carcerario, non necessitando il detenuto di continui contatti con i presidi sanitari esterni, né di cure non attuabili in istituto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 147 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMIGIO PAVLE nato a TORINO il 25/04/1971 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze avanzate nell'interesse di TAMIGIO Pavle volte ad ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi sanitari, nelle forme della detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale sottolinea che le condizioni generali del detenuto, mediocri ma stabili, sono sostanzialmente compatibili con il regime carcerario, non necessitando il detenuto di continui contatti con i presidi sanitari esterni, né di cure non attuabili in istituto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - TAMIGIO Pavle deducendo come motivo di ricorso erronea applicazione di legge penale processuale in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 648 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto della prospettazione difensiva di incompatibilità del ricorrente con il regime detentivo.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr side