Ordinanza — n. 38650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUZI ANGELO nato a SEZZE il 15/10/1972 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di TUZI Angelo„ volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TUZI Angelo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUZI ANGELO nato a SEZZE il 15/10/1972 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di TUZI Angelo„ volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TUZI Angelo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente