Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying probation and home detention for health reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged a lower court order denying probation and home detention, arguing based on health-related issues and procedural errors. The court rejected these claims as irrelevant to the specific denial of probation, noting that home detention was subsequently applied, which precludes any monetary penalty for the initial refusal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grievances are manifestly unfounded and lack pertinence to the specific legal decision under review, particularly when subsequent judicial actions render the initial contested ruling moot regarding patrimonial consequences.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO MASSIMO nato a ROMA il 14/09/1956 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ful i/ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di CIMINO Massimo volta ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali e dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- CIMINO Massimo deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in ragione della non pertinenza delle doglianze indirizzate al diniego dell'affidamento in prova, essenzialmente ricollegate ai motivi di salute. Tuttavia va preso atto dell'avvenuta applicazione, in epoca posteriore (il 28 marzo 2022), della detenzione domiciliare. Ciò consente di escludere la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, limitando la conseguenza patrimoniale al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente