Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual re-evaluation in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts, which is prohibited in execution proceedings. The lower court had found separate criminal deliberations rather than a unified plan, a finding the appellant challenged as contradictory. The court ruled that the execution judge properly examined the facts and that the appeal raised no admissible legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in execution proceedings are inadmissible if they request a re-evaluation of facts or evidence, as the execution judge's role is limited to verifying the existence of enforceable titles without re-examining the underlying criminal conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESCIO MATTEO nato a SOVERIA MANNELLI il 11/09/1982 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 gennaio 2021 la Corte di Appello di Catanzaro; quale giudice della esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di VESCIO Matteo volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che non emergono elementi sintomatici di una originaria ed unitaria programmazione delittuosa, ricorrendo, al contrario, circostanze indicative della esistenza di autonome e separate deliberazioni criminose.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VESCIO Matteo deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. E' stata depositata memoria aggiuntiva in prossimità della trattazione di udienza, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P s