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Ordinanza — n. 38647/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order for lack of admissible grounds regarding sentencing continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued a defect in the execution order's reasoning regarding the lack of a unified criminal intent, but the lower court had already thoroughly examined the facts. The court ruled that requesting a re-evaluation of factual circumstances constitutes an impermissible challenge in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; An appeal against an execution order challenging the application of sentencing continuation rules is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts without alleging a violation of law or procedural defects.

Parole chiave

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execution order appeal sentencing continuation unified criminal intent legality proceeding limits factual re-evaluation inadmissible appeal criminal execution phase individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI SALAH EDDINE nato il 08/10/1994 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 maggio 2021 il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Rami Salah Eddine tesa ad ottenere la rideternninazione della pena in fase esecutiva, con l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, a fronte dell'astratta omogeneità dei reati e della loro commissione nel medesimo periodo, emerge chiaramente l'abitudine delinquenziale del prevenuto ma non anche quel quid pluris necessario a configurare la deliberazione unitaria, nelle linee essenziali dei reati, tutti posti in essere con modalità concrete differenti ed estemporanee.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - Rami Salah Eddine deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres