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Ordinanza — n. 38643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari decideva sul reclamo presentato da AMATO Raffaele: dichiarava non doversi provvedere in ordine al reclamo del detenuto sul rispetto del regime dietetico; accoglieva il reclamo sulla possibilità di acquisto di farina e lievito e per l'effetto ordinava alla Direzione di dare corso ad eventuali richieste di acquisto di detti prodotti, con l'esclusione di eventuali accumuli.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari decideva sul reclamo presentato da AMATO Raffaele: dichiarava non doversi provvedere in ordine al reclamo del detenuto sul rispetto del regime dietetico; accoglieva il reclamo sulla possibilità di acquisto di farina e lievito e per l'effetto ordinava alla Direzione di dare corso ad eventuali richieste di acquisto di detti prodotti, con l'esclusione di eventuali accumuli.

Parole chiave

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legislazione alimentare additivi alimentari libertà di consumo indicazioni nutrizionali misura sostitutiva della detenzione EFSA = Autorità europea per la sicurezza alimentare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari decideva sul reclamo presentato da AMATO Raffaele: dichiarava non doversi provvedere in ordine al reclamo del detenuto sul rispetto del regime dietetico; accoglieva il reclamo sulla possibilità di acquisto di farina e lievito e per l'effetto ordinava alla Direzione di dare corso ad eventuali richieste di acquisto di detti prodotti, con l'esclusione di eventuali accumuli.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - AMATO Raffaele deducendo vizio di motivazione in riferimento alla parte in cui si è ritenuto di non provvedere sulla richiesta di sostituzione dei prodotti alimentari essiccati con quelli freschi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la decisione impugnata chiarisce come in riferimento al rispetto del regime dietetico non vi sia stata lesione di alcun diritto soggettivo (posto che la mancata somministrazione di alcuni prodotti è stata temporanea per indisponibilità di mercato) e da ciò deriva la determinazione di non doversi procedere in sede giurisdizionale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P eside