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Ordinanza — n. 38641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMELI ROBERTO nato a LATINA il 21/10/1974 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 novembre 2021 il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da CAMELI Roberto tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CAMELI Roberto deducendo come motivo di ricorso nullità dell'ordinanza per omessa, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché per inosservanza o erronea applicazione della legge panale in particolare dell'art. 671 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 99 cod. pen.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 99 cod. pen
in riferimento all'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMELI ROBERTO nato a LATINA il 21/10/1974 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 novembre 2021 il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da CAMELI Roberto tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che, pur riguardando le condanne in oggetto reati della stessa indole, in ragione della circostanza per cui gli stessi furono commessi in tempi diversi e in territori differenti, non appare possibile ritenere che i vari episodi siano stati posti in essere sulla base di un'unica progettazione e risoluzione volitiva, deliberata fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, da tenersi distinta dal generico programma di attività delinquenziale, configurabile nel caso di specie.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CAMELI Roberto deducendo come motivo di ricorso nullità dell'ordinanza per omessa, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché per inosservanza o erronea applicazione della legge panale in particolare dell'art. 671 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 99 cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P