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Ordinanza — n. 38640/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38640/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERGJAJ LEON nato il 18/02/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 19 novembre 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale del Tribunale di Rimini del 30.01.2014, con la quale veniva affermata la penale responsabilità dell'appellante GJERGJAJ Leon per il reato a lui ascritto ex art. 13, co. 13, D. Lgs 286/1998 con condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. In motivazione, la Corte ritiene insussistente lo stato di necessità, addotto dall'imputato nell'atto di appello, dal momento che l'intendimento di ottenere un permesso di soggiorno non integra alcuna scriminante.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente revoca del permesso di dimora motivi soggettivi successivi alla fuga divieto di abbandonare un dato territorio legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERGJAJ LEON nato il 18/02/1979 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 19 novembre 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale del Tribunale di Rimini del 30.01.2014, con la quale veniva affermata la penale responsabilità dell'appellante GJERGJAJ Leon per il reato a lui ascritto ex art. 13, co. 13, D. Lgs 286/1998 con condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e al pagamento delle spese processuali. In motivazione, la Corte ritiene insussistente lo stato di necessità, addotto dall'imputato nell'atto di appello, dal momento che l'intendimento di ottenere un permesso di soggiorno non integra alcuna scriminante.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GJERGJAJ Leon deducendo come motivo di ricorso inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione delle norme penali e carenza motivazionale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'de