Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking mere factual re-evaluation of already reviewed elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salkanovic Almosa inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court's sentence regarding theft and vehicle seizure, arguing violations of specific criminal and procedural articles. The court rejected the appeal because it sought a re-evaluation of factual elements that had already been thoroughly examined in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals seeking a mere re-evaluation of facts already thoroughly examined in the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ALMASA natck,i1 10/12/1968 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 ottobre 2021 la Corte di Assise di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa il 2.11.2020 dal Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Monza nei confronti di SALKANOVIC Almòsa: riqualificava il fatto di reato nella violazione dell'art. 635, cpv. n. 1, cod. pen.; rideterminava la pena nei confronti dell'imputata appellante in mesi 10 e giorni 20 di reclusione; ordinava il dissequestro e la restituzione in favore di SALKANOVIC Almosa della sola attrezzatura, non pertinente al veicolo Iveco Daily (targato EM 771 YA, del quale confermava la decisione ablativa) presente e custodita sul medesimo, all'atto di adozione della misura di polizia; confermava nel resto la gravata sentenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - di SALKANOVIC Alrnosa deducendo come motivo di ricorso inosservanza e/o erronea applicazione e assenza di motivazione in relazione agli artt. 43, 635 cod. pen. e art. 192 e 530 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze tese a sollecitare una mera rivalutazione di elementi di fatto già accuratamente vagliati nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare cong -uo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres