Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation prohibited in summary proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rivaletto inadmissible because it sought a re-evaluation of facts prohibited in summary execution proceedings. The lower court had correctly determined that the defendant's role as a mere courier depended entirely on the buyer's decisions, negating a single criminal design. The appeal was rejected as it merely requested a new factual assessment rather than raising a legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 607, 608 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation in summary execution proceedings cannot request a re-evaluation of facts or evidence, as the judge of execution has already fully examined the case profiles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVALETTO FABRIZIO CLAUDIO nato a MEDA il 30/01/1966 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 11 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da RIVALETTO Fabrizio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale di Como chiarisce la non decisività ai fini della sussistenza dell'unico disegno criminoso del fatto che il condannato abbia preso la decisione di svolgere stabilmente l'attività di corriere di sostanze stupefacenti provenienti dal medesimo luogo . Inoltre, il Tribunale rileva che, trattandosi di mero corriere, il suo lavoro dipendeva solo, ed esclusivamente, da scelte effettuate, a monte, dall'acquirente di turno, e, quindi, totalmente al di fuori di qualsiasi sua determinazione .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - RIVALETTO Fabrizio deducendo come motivo di ricorso mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui omette di valutare la sussistenza di un gruppo criminale ed omette di valutare la necessità dell'imputato di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti a prescindere dalle vendite effettuate.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 igliere estensore