Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is prohibited in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pasquale Scarpa's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had correctly identified that the required common criminal intent was absent between the distinct offenses. Since the appeal merely asked for a factual reassessment rather than a legal error, it violated procedural rules prohibiting such reviews at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on errors of law or procedural defects; requests for a re-evaluation of facts or a new assessment of evidence are inadmissible as they constitute a request for a retrial, which is excluded in the Italian system of double instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPA PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 31/05/1972 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; /// ./1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2021 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da SCARPA Pasquale tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale evidenzia che, tra i reati giudicati dalle sentenze sopra richiamate, non si riconosce la sussistenza del requisito del medesimo disegno criminoso necessario ai fini dell'applicazione dell' istituto della continuazione dei reati.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - Pasquale SCARPA deducendo come unico motivo di ricorso nosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres