Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of already examined complaints in the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Birriolo's appeal inadmissible for failing to provide specific legal grounds beyond generic complaints. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these issues in its decision. The court ruled that the appeal merely reiterated grievances already fully examined, violating the requirement for precise legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and constitute a mere repetition of complaints already adequately examined in the decision under appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRRIOLO LUIGI nato a PALERMO il 31/08/1975 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 ottobre 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 30.09.2020 e appellata da BIRRIOLO Luigi, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 73 dei D.Lgs n. 159/2011 e condannato alla pena di sei mesi di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BIRRIOLO Luigi deducendo come motivo di ricorso violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente