Cassation court dismisses appeal against parole denial due to post-period crime commission indicating lack of reintegration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Scognamiglio's appeal against the rejection of his early release request inadmissible. The lower court denied parole because Scognamiglio committed a serious fraud offense after his release period ended, arguing this demonstrated a lack of reintegration. The court upheld this reasoning, stating that post-period crimes are indicative of non-adherence to the reintegration path and justify denying release for the preceding period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord.pen.; The commission of a serious crime after the release period is indicative of a lack of reintegration and justifies denying early release for the preceding period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO VINCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/07/1977 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto nell'interesse di SCOGNAMIGLIO Vincenzo, avverso il provvedimento ex art. 54 ord.pen. reso il 14.01.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con cui era stata respinta la domanda di liberazione anticipata per il periodo 13.3.2008/ 1.8.2009, in ragione della commissione di un reato in epoca posteriore (il 7.10.2010).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - SCOGNAMIGLIO Vincenzo deducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero per pacifico orientamento interpretativo la commissione di un reato di una apprezzabile gravità (nel caso in esame truffa e falso) è indicativa della apparente adesione al percorso di risocializzazione e può comportare il diniego della liberazione anticipata anche per i semestri antecedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Présid