Sentenza — n. 38627/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONHGLIOLI SIMONE nato a FIRENZE il 28/08/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di Bonfiglioli Simone. Le decisioni di merito riguardano la contravvenzione di cui all'art.76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, per aver fatto rientro nel comune di Pistoia il 30 agosto del 2016 dopo la notifica del foglio di via.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 38627/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di Bonfiglioli Simone. Le decisioni di merito riguardano la contravvenzione di cui all'art.76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, per aver fatto rientro nel comune di Pistoia il 30 agosto del 2016 dopo la notifica del foglio di via.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONHGLIOLI SIMONE nato a FIRENZE il 28/08/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di Bonfiglioli Simone. Le decisioni di merito riguardano la contravvenzione di cui all'art.76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, per aver fatto rientro nel comune di Pistoia il 30 agosto del 2016 dopo la notifica del foglio di via.
In motivazione la Corte di secondo grado afferma che « il riesame della pericolosità del soggetto non è richiesto né consentito al giudice penale, giacchè tale indagine e la valutazione relativa sono per legge affidate al Questore ed il controllo di merito di merito sul provvedimento adottato può essere esercitato solo nella competente sede amministrativa» . Sulla base di detta premessa si ritiene possibile il solo sindacato di legittimità sul provvedimento inibitorio emesso dal Questore.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - Bonfiglioli Simone deducendo al primo motivo la erronea applicazione di legge in riferimento alla affermata inesistenza del potere dell'autorità giudiziaria ordinaria di sottoporre a verifica il provvedimento amministrativo posto a base dell'illecito penale. Nel caso in esame era stata chiesta la verifica della condizione soggettiva di pericolosità (presupposto del provvedimento amministrativo violato) e tale potere spettava al giudice penale.
3. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, in riferimento al contenuto del primo motivo. 3.1 Come più volte affermato da questa Corte di legittimità rientra nei poteri del giudice penale la verifica della rispondenza tra il contenuto del provvedimento amministrativo e le prescrizioni di legge, il che rende possibile il sindacato sulla consistenza della motivazione in punto di pericolosità contenuta nell'atto amministrativo (v. Sez. I n. 54155 del 27.7.2018, rv 274649). L'esistenza di una non corretta premessa in diritto, riportata nella decisione impugnata, impone pertanto di prendere atto della intervenuta estinzione del reato per prescrizione (fatto del 30 agosto 2016, con limite massimo della prescrizione pari ad anni cinque), come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 12 maggio 2022 _Il Consigliere estensore Il Pr si