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Ordinanza — n. 38538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Antonino, nato a Palermo il 13.05.1983 avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale motiva in maniera lineare, logica e coerente in ordine al trattamento sanzionatorio, rilevando come le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione - tra l'altro nemmeno chiarite - e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di addivenire a una modifica in melius della pena;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 38538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale motiva in maniera lineare, logica e coerente in ordine al trattamento sanzionatorio, rilevando come le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione - tra l'altro nemmeno chiarite - e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di addivenire a una modifica in melius della pena;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento in diritto degli stranieri abbandono del procedimento penale allontanamento nonostante motivi di salute esenzione dalla pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Antonino, nato a Palermo il 13.05.1983 avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale motiva in maniera lineare, logica e coerente in ordine al trattamento sanzionatorio, rilevando come le ragioni dell'allontanamento dall'abitazione - tra l'altro nemmeno chiarite - e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di addivenire a una modifica in melius della pena;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il