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Ordinanza — n. 38537/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic complaints and repetition of merits court's already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the first-instance sentence regarding the crime under Article 385 of the Penal Code, but the Court found the grounds to be generic complaints. Furthermore, the Court determined these arguments were merely a repetition of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic complaints or reproducing arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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generic complaints repetition of arguments inadmissible appeal Article 385 Penal Code Court of Cassation procedural costs merits already judged allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Roselli Frúncesco, nato a Napoli il 15.11.1967 avverso la sentenza del 23 marzo 2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e lineare circa le ragioni che ostano alla riduzione della pena facendo, in particolare, riferimento all'allarmante personalità dell'imputato e alle modalità dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigl re estensore Il