Criminal appeal dismissed for generic complaints and repetition of merits court's already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the first-instance sentence regarding the crime under Article 385 of the Penal Code, but the Court found the grounds to be generic complaints. Furthermore, the Court determined these arguments were merely a repetition of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic complaints or reproducing arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Roselli Frúncesco, nato a Napoli il 15.11.1967 avverso la sentenza del 23 marzo 2022 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e lineare circa le ragioni che ostano alla riduzione della pena facendo, in particolare, riferimento all'allarmante personalità dell'imputato e alle modalità dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigl re estensore Il