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Ordinanza — n. 38535/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38535/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bittichescu Ondina, nata a Viareggio il 07.08.1978 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Lucca visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 38535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che sebbene il ricorrente faccia correttamente riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. C) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non vada intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (si veda Cass., sez.

Parole chiave

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azione mobiliare legittimazione a contestare licenza guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata notorietà acquisita segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bittichescu Ondina, nata a Viareggio il 07.08.1978 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Lucca visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva con riferimento alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche;

Considerato, inoltre, che sebbene il ricorrente faccia correttamente riferimento all'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. C) del codice della strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non vada intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (si veda Cass., sez.

IV, n. 3311 del 02/12/2016, Rv. 268882); nondimeno lo stesso avanza una censura generica e assertiva, là dove non individua le specifiche e puntuali ragioni attraverso le quali sia possibile dedurre l'effettivo e concreto dominio sulla cosa da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Con esten