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Ordinanza — n. 38531/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38531/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PIETRA GIORGIO nato a ROMA il 10/04/1982 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso di Della Pietra Giorgio avverso la sentenza del 23 settembre 2021 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, è inammissibile per genericità dei motivi dedotti in punto di accertamento del fatto e di determinazione della pena, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato rispetto alle ragioni della ravvisata partecipazione del ricorrente all'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), come anche rispetto alla gravità dei fatti in relazione alla determinazione della pena (vedi pag. 11 della sentenza impugnata); ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38531/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10 della sentenza impugnata), come anche rispetto alla gravità dei fatti in relazione alla determinazione della pena (vedi pag. 11 della sentenza impugnata); ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie traffico aggravato di cocaina reati penali gravi sanzione penale pena complessiva aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
11 della sentenza impugnata); ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PIETRA GIORGIO nato a ROMA il 10/04/1982 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso di Della Pietra Giorgio avverso la sentenza del 23 settembre 2021 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, è inammissibile per genericità dei motivi dedotti in punto di accertamento del fatto e di determinazione della pena, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato rispetto alle ragioni della ravvisata partecipazione del ricorrente all'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), come anche rispetto alla gravità dei fatti in relazione alla determinazione della pena (vedi pag. 11 della sentenza impugnata); ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 0