Criminal appeal dismissed for genericity and new expulsion claims not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the failure to raise expulsion grounds in the second instance. The appellant's claims regarding sentencing and mitigating circumstances were rejected as they lacked specific motivation compared to the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot introduce new substantive issues or lack of motivation arguments first raised for the first time in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUCH LOTFI (CUI 01VVXKI) nato il 07/04/1964 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Ancona che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti e sulla gravità dei fatti; ritenuto che i motivi sull'espulsione non sono stati dedotti in appello ed involgendo anche valutazioni di merito non possono essere proposti per la prima volta in sede di legittimità, non potendosi sindacare violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello ex art. 606 comma 3 c.p.p. ed essendo insussistente il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto a questioni neppure devolute al giudice dell'appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .1di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il