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Ordinanza — n. 38526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Vincenzo Antonio, nato a Palma di Montechiaro il 27.07.1961 avverso la sentenza del 10 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., valorizzando anche il provvedimento dei Tribunale di sorveglianza di Palermo; in relazione, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le sentenze di merito hanno motivato in maniera adeguata, ponendo l'accento sulla gravità del fatto, così come desumibile in particolare dalla condotta posta in essere dal ricorrente e dalla sua personalità; infine, quanto alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame, per un verso, ha motivato correttamente; per altro verso, all'accoglimento della doglianza ostava il disposto ex art. 69, comma 4, cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., valorizzando anche il provvedimento dei Tribunale di sorveglianza di Palermo; in relazione, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le sentenze di merito hanno motivato in maniera adeguata, ponendo l'accento sulla gravità del fatto, così come desumibile in particolare dalla condotta posta in essere dal ricorrente e dalla sua personalità; infine, quanto alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame, per un verso, ha motivato correttamente; per altro verso, all'accoglimento della doglianza ostava il disposto ex art. 69, comma 4, cod. pen.;

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan recidiva nell'infrazione espulsione giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., valorizzando anche il provvedimento dei Tribunale di sorveglianza di Palermo; in relazione, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Vincenzo Antonio, nato a Palma di Montechiaro il 27.07.1961 avverso la sentenza del 10 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., valorizzando anche il provvedimento dei Tribunale di sorveglianza di Palermo; in relazione, invece, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le sentenze di merito hanno motivato in maniera adeguata, ponendo l'accento sulla gravità del fatto, così come desumibile in particolare dalla condotta posta in essere dal ricorrente e dalla sua personalità; infine, quanto alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice del gravame, per un verso, ha motivato correttamente; per altro verso, all'accoglimento della doglianza ostava il disposto ex art. 69, comma 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Con re e