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Ordinanza — n. 38525/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38525/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISTRI NICOLA nato a FASANO il 06/07/1979 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di uno specifico motivo di appello, ma solo in sede di conclusioni; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla gravità del fatto in relazione anche ai due precedenti per rapina, coì da rendere del tutto generica la sollecitazione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38525/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di uno specifico motivo di appello, ma solo in sede di conclusioni; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla gravità del fatto in relazione anche ai due precedenti per rapina, coì da rendere del tutto generica la sollecitazione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esenzione dalla pena punibilità controllo della commisurazione della pena motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
art. 616 c.p
pen.; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NISTRI NICOLA nato a FASANO il 06/07/1979 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che il motivo di ricorso relativo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è stato dedotto in modo generico, senza l'articolazione di uno specifico motivo di appello, ma solo in sede di conclusioni; ritenuto che la genericità dei motivi di appello rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla gravità del fatto in relazione anche ai due precedenti per rapina, coì da rendere del tutto generica la sollecitazione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/0