Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, citing insufficient grounds for non-prosecution and conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court had rejected the request for non-prosecution due to the repeated nature of drug trafficking acts and the negative prognostic assessment regarding the defendant's personality. The supreme court upheld this decision, finding the first ground generic and the second adequately motivated despite the appellant's claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 164, 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible if the lower court provides adequate motivation for rejecting non-prosecution requests or conditional sentence suspension, even if the appellant argues for a broader examination of statutory elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO ANDREA nato a CAMPI SALENTINA il 22/07/1985 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che la pluralità e reiterazione delle condotte illecite di spaccio, non consente di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico; ritenuto, quanto al secondo motivo, che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo cod. pen., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio; nel caso in esame la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo oltre che alle modalità del fatto, con specifico riferimento ai precedenti penali, considerati in modo non illogico indici di una maggiore capacità a delinquere. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il