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Ordinanza — n. 38517/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38517/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCACESCU ELENA DIANA nato il 10/04/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alla invocata applicazione delle scriminanti putative della legittima difesa e della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p.; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38517/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alla invocata applicazione delle scriminanti putative della legittima difesa e della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p.; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere difesa d'ufficio motivi di cassazione spese di difesa rinuncia al dibattimento orale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCACESCU ELENA DIANA nato il 10/04/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 337 cod. pen., facendo correttamente rinvio alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive in merito alla invocata applicazione delle scriminanti putative della legittima difesa e della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p.; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Co re este