Ordinanza — n. 38513/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI VITANTONIO nato a TARANTO il 15/11/1988 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, sia in ordine alla applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, e sia sulla dosimetria della pena, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante e della ravvisata estrema gravità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 38513/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d. P.R. 309/90, sia in ordine alla applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, e sia sulla dosimetria della pena, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante e della ravvisata estrema gravità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANTI VITANTONIO nato a TARANTO il 15/11/1988 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sia in ordine alle ragioni dell'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, sia in ordine alla applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, e sia sulla dosimetria della pena, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante e della ravvisata estrema gravità del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consiglie ensore Il Pres