Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments were too generic and failed to address the specific reasoning of the lower court. The appellant challenged a drug trafficking conviction, but the Court of Appeal had already thoroughly motivated the integration of the crime under Article 73, paragraph 5 of the Penal Code and the mitigating circumstances of collaboration. The Court rejected the appeal on the grounds that re-litigating already decided issues without new factual comparisons violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic complaints; re-litigating merits already decided with adequate motivation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO VINCENZO nato a OPPIDO MAMERTINA il 19/02/1939 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90, per la precisa descrizione delle modalità dei fatti, riscontrata dal sequestro della sostanza stupefacente, e dalle altre considerazioni non illogiche sulla destinazione allo spaccio;
Ritenuto che anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile, avendo la Corte di appello condiviso le censure devolute nel motivo di appello accogliendolo e riducendo la pena irrogata dalla sentenza di primo grado in considerazione del contegno collaborativo, ferma restando la già valutata gravità del fatto a giustificazione del discostamento dal minimo edittale, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna sl o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 se