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Ordinanza — n. 38510/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38510/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI ALESSANDRO nato a BRINDISI il 19/11/1991 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avvisVall:parti udita la relazione svolta' dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di De Giorgi Alessandro contro la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 01/10/2021 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 17/12/2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata: La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 30, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 16 dicembre 2021, ex art. 585, lett. c), c.p.p.; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38510/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 585, lett. c), c.p.p.; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile immunità parziale anticipo delle spese modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
272389); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI ALESSANDRO nato a BRINDISI il 19/11/1991 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avvisVall:parti udita la relazione svolta' dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di De Giorgi Alessandro contro la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 01/10/2021 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 17/12/2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata: La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 30, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 16 dicembre 2021, ex art. 585, lett. c), c.p.p.; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il