Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the lower court's judgment properly addressed the reconstruction of facts and evaluation of evidence regarding a simulated theft linked to a real vehicle theft. Since these issues fall exclusively within the trial judge's competence, the Supreme Court could not review the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.; The Supreme Court lacks jurisdiction to review the reconstruction of facts and evaluation of evidence, which remain within the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINI FRANCESCO FELICE nato a BRINDISI il 11/02/1985 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, per la natura di reato di pericolo del delitto previsto dall'art. 367 c.p. e della concreta possibilità che la denuncia del furto fosse ritenuta credibile (vedi pag. 3 della sentenza); ritenuto che a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione per la correlazione della simulazione di reato con un furto posto in essere con l'utilizzo della stessa autovettura di cui era stato denunciato il simulato furto; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso