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Ordinanza — n. 38506/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and inadmissibility due to lack of effective comparison with lower court's reasoned findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued against the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal generic and unsupported by specific facts. The court ruled that without an effective comparison to the lower court's adequately reasoned findings, the appeal violates procedural requirements and is therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is affected by genericity and fails to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated findings of fact.

Parole chiave

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genericity of appeal inadmissibility of appeal comparison with lower court mitigating circumstances procedural costs criminal appeal reasoned findings attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI ALESSANDRO nato a TIVOLI il 12/01/1978 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi favorevoli, compreso il contegno apparentemente collaborativo condizionato dall'evidenza delle prove a suo carico; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Con g tere estensore Il Presid Amoroso Emila Anna i_