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Ordinanza — n. 38502/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of motivation regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of motivation concerning the sentencing and generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to properly address these issues, but the court found the appellate judgment already provided congruent reasoning on these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not correspond to the specific reasoning provided in the contested judgment.

Parole chiave

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absolute lack of motivation generic appeal grounds sentencing reasoning mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3-4 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
3-4 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMONE MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 29/11/1976 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (vedi, pp. 3-4 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/