Italian court dismisses appeal for rescission of judgment due to lack of special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to submit a special power of attorney required for rescission proceedings. The applicant submitted a general power of attorney valid only for execution proceedings, which the court correctly identified as insufficient for this specific matter. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A special power of attorney is strictly required for filing a rescission of judgment appeal; failure to provide it renders the appeal inadmissible, resulting in the loss of the case and liability for costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEIU MIRCEA NICOLAE nato il 18/06/1991 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale ex art. 629 bis c.p.p. ; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla rilevata inammissibilità della istanza di rescissione per difetto di procura speciale, considerato che la procura allegata al predetto mezzo di impugnazione risulta univocamente riferita a procedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione ed alle altre istanze previste dall'ordinamento penitenziario, quindi ad atti diversi dalla rescissione del giudicato di competenza della Corte di appello ex art. 629 bis c.p.p.; ritenuto assorbita la diversa questione riferita all'utilizzo del mezzo Pec per la trasmissione dell'istanza, essendo decisivo il predetto profilo di inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigli