Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their failure to effectively challenge the lower court's detailed factual findings. The appellant's claims were rejected because the Court of Appeal had already thoroughly motivated the elements required for the criminal offense under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/90, including the seizure of drugs and direct agent observations. Consequently, the court ruled that re-litigating these already resolved issues without a substantive comparison to the first instance violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Appeals based on generic complaints or lacking an effective comparison with the lower court's detailed factual and legal reasoning are inadmissible as they fail to demonstrate a specific error in the judgment of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA ALESSANDRO nato a ROMA il 24/08/1983 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90, per la precisa descrizione delle modalità dei fatti, riscontrata dal sequestro della sostanza stupefacente e da quanto verificato dalla. diretta osservazione degli agenti operanti; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente