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Ordinanza — n. 38494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds lacking factual comparison with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salamini Giulio and Rossano Fabrizio inadmissible. Both parties argued against the lower court's findings on assault and sentencing, but their submissions were deemed too generic and failed to address specific factual points. The court ruled that re-litigating issues already thoroughly resolved without a genuine comparison to the trial judge's evaluations violates procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and address new grounds; generic reiteration of issues already decided by the court of first instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds procedural dismissal factual comparison Italian criminal procedure reiteration of issues court of cassation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALAMINI GIULIO nato a TARANTO il 31/12/1979 ROSSANO FABRIZIO nato a TARANTO il 24/06/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che i ricorsi proposti da Rossano Fabrizio e Salamini Giulio sono inammissibili, per la genericità dei motivi dedotti, con cui entrambi ripropongono la questione in fatto dell'accertamento del reato di lesioni, senza considerare l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese dagli agenti aggrediti, sulle ferite riportate; ritenuto che i residui motivi dedotti dal Salamini sono ugualmente generici rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti devoluti con i motivi di appello, anche in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva (vedi pp. 6,7,8 della sentenza impugnata); ritenuto che sono inammissibili motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito;

Da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres