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Ordinanza — n. 38493/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for robbery as inadmissible due to lack of specific grounds in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Manzo inadmissible, rejecting all claims regarding the conviction for aggravated robbery. The court found that the appellant's grievances were not specific enough, merely repeating arguments already rejected by the Court of Appeal without new legal or factual analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 603, co. 3 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: The appeal and cassation petition are inadmissible for lack of specificity when critical grounds regarding the decision's factual or legal basis are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal cassation petition aggravated robbery procedural costs procedura di revisione penale commisurazione della pena per rapina traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 603, co. 3 cod. proc. pen.
- Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 603, co. 3 cod. proc. pen. per non avere, il secondo giudice, speso parola sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
Art. 628 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 2021, nei confronti di Manzo Antonino in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 99 cod. pen.
- Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'attenuante di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
- Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
- Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 2021, nei confronti di Manzo Antonino in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 99 cod. pen
- Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen.
art. 133 cod. pen
- Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. 3 n. 24294 del 07/04/2010
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO ANTONINO nato a PALERMO il 23/04/1981 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 2021, nei confronti di Manzo Antonino in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Violazione dì legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 628 cod. pen. e all'aggravante dell'utilizzo dell'arma di cui all'art. 628, co. 3 n. 1 cod. pen. - Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 62bis e 69 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena. - Violazione di legge, nonché vizio di motivazione, con riferimento all'art. 603, co. 3 cod. proc. pen. per non avere, il secondo giudice, speso parola sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.

Il ricorso è inammissibile. Invero, il Collegio rileva come tutte le doglianze ripropongano essenzialmente le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di appello: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche. te sezioni unite della Corte di cassazione hanno infatti affermato che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto con motivazione esente da vizi logici e ; coerente con le emergenze processuali/ che la condotta dovesse qualificarsi come rapina pluriaggravata, e non come furto, stante la pacifica riconducíbilità della pompa utilizzata al concetto di arma impropria, e la sua idoneità a minacciare la vittima.

La decisione impugnata risulta immune da censure anche con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha infatti logicamente giustificato il riconoscimento della recidiva, richiamando i plurimi precedenti quali indice di una dedizione a delinquere, di cui la rapina in questione costituiva chiara manifestazione. Anche sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n.

4) cod. pen., la Corte ha offerto elementi privi dei vizi dedotti dal ricorrente. Ostativi in tal senso sono stati correttamente ritenuti l'assenza di elementi positivi, a nulla rilevando l'ammissione dell'addebito in una situazione di evidente responsabilità, e, con specifico riferimento all'attenuante della speciale tenuità, la gravità del pregiudizio morale patito dalla persona offesa. Ad abundantiam, si rammenta come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

A ciò si aggiunge che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Ebbene, come anche rilevato dal secondo giudice, la pena inflitta all'imputato è stata individuata in misura pari al minimo edittale, proprio per adeguarla al caso concreto. Manifestamente infondata è, infine, anche la lamentata violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria invocata con l'atto di appello: pur non avendo esplicitamente argomentato sul punto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come la Corte territoriale abbia ritenuto non necessaria la nuova escussione della persona offesa, in ragione dell'evidenza dei fatti contestati.

Deve infatti sottolinearsi come la Corte di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000