Cassation appeal dismissed; appeal court correctly fixed crime consummation date to prevent prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to confirm the conviction for crimes under Articles 640 and 494 of the Penal Code. The appellant argued that the statute of limitations had expired between the appellate judgment and the reserved motivation deposit, or that the crime's consummation date should be retrodated. The court rejected this, ruling that the appellate court correctly identified February 2012 as the moment all elements of the crime were integrated, meaning the crimes were not prescribed at the time of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations for crimes is calculated from the date of consummation, which occurs when all constitutive elements are integrated; intervening periods of suspension do not invalidate the calculation if the limitation period has not yet expired at the time of the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIN GIUSEPPE nato a CALDIERO il 31/03/1959 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 26 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 30 marzo 2018, nei confronti di Marin Giuseppe, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'estinzione dei reati per prescrizione: il termine sarebbe spirato nel periodo intercorrente tra la decisione della Corte di appello ed il deposito della motivazione riservata; e, comunque, il tempo della consumazione del reato avrebbe dovuto essere retrodatato.
Il ricorso è inammissibile. Con motivazione priva di vizi la Corte di appello ha individuato la data di consumazione dei reati contestati nel 21 febbraio 2012, e non nel gennaio 2008 (pagg. da 14 a 17 della sentenza impugnata), essendo quello il momento in cui potevano dirsi integrati tutti gli elementi integrativi. Pertanto: considerando l'effetto estensivo correlato al riconoscimento della recidiva reiterata, nonché i periodi di sospensione del termine di prescrizione intervenuti nel corso del giudizio, i delitti non risultavano prescritti alla data della pronuncia di appello (l'unica rilevante / essendo ininfluente sul termine di prescrizione quella del deposito della motivazione riservata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Roma,