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Ordinanza — n. 38491/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating generic grievances without new legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Benous Kaiiss Abderrahim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency based on Article 648 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repeated previous complaints without new legal reasoning or factual elements. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary basis for the appellate judge to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates generic grievances from prior proceedings without presenting new legal grounds or specific factual elements to justify the review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances lack of new grounds court costs award penal procedure appeal accertamento dell'ammontare del danno incidente ciclistico ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.p.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 19/03/2013, nei confronti di Kais)Abderrahim Benous, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 62 c.p.p.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 19/03/2013, nei confronti di Kais)Abderrahim Benous, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOUS KAISS ABDERRAHIM nato il 13/07/1993 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, in data 19/03/2013, nei confronti di Kais)Abderrahim Benous, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62 numero 4) cod. pen.. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria.

Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, peraltro genericamente ) le doglianze avanzate con la prima impugnazione, di fatto invocando una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Invero, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta sul mancato riconoscimento delle attenuanti invocate in ragione della non tenuità del danno patrimoniale per il valore intrinseco ed estrinseco del ciclomotore ricettato (v. pag. 5 della sentenza impugnata), il ricorrente insiste sul punto, senza indicare alcuna ragione di diritto né alcun elemento di fatto alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore ccbione i5 E- Il POSITATA sidente IN C