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Ordinanza — n. 38488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 1° giugno 2015, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta a DI BLASI YEFRIR ALBERTO.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma 2, cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta a DI BLASI YEFRIR ALBERTO.

Parole chiave

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contravvenzioni altri reati infrazione privilegiata reato di poca entità gioventù commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI YEFRYR ALBERTO nato a NAPOLI il 22/09/1994 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 1° giugno 2015, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta a DI BLASI YEFRIR ALBERTO.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione delle condizioni soggettive dell'imputato, che all'epoca dei fatti aveva appena compiuto diciotto anni: circostanza, questa, che non gli avrebbe consentito una piena valutazione dei fatti con la dovuta consapevolezza.

3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Ciò, peraltro, a fronte delle argomentazioni del provvedimento impugnato, immuni da vizi, sindacabili in questa sede. La Corte territoriale, difatti, ha sottolineato che l'elemento soggettivo del reato risultava integrato, avendo l'imputato omesso di valutare la provenienza del motore, oggetto di ricettazione, e non essendosi premurato neppure di annotare le generalità del fornitore: condotta compatibile con il dolo di ricettazione (seppur nella forma eventuale).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore nte Giuseppina Anna Rosaria Pacilli E P O 8,1 TATA Il Pr IN CA er9 r:PIA Sergi i P