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Ordinanza — n. 38485/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERITA' ENRICO nato a SAN GIORGIO SU LEGNANO il 03/07/1961 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. VERITA' ENRICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di rapina aggravato), deducendo vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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violazione dei diritti procedurali azione di responsabilità ritardo ingiustificato mancata prova di parzialità domanda tardiva di ricusazione violazione dell'obbligo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERITA' ENRICO nato a SAN GIORGIO SU LEGNANO il 03/07/1961 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. VERITA' ENRICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di rapina aggravato), deducendo vizi della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il Collegio territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha affermato che non "si ravvisa alcun elemento a giustificare un ulteriore sconto di pena, già congrua alla gravità dei fatti e alla personalità non certo cristallina dell'appellante". In tal modo la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore II Pres