Ordinanza — n. 38480/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce il 30 ottobre 2020, con cui Imiefoh Desmond e Patrick Unity sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 605 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMIEFOH DESMOND nato il 23/03/1989 PATRICK UNITY nato il 15/06/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce il 30 ottobre 2020, con cui Imiefoh Desmond e Patrick Unity sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 605 cod. pen.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, che hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti hanno reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha fondato l'affermazione della responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalle testimonianze di Miriam Lucia Grasso e Darlington Oseluonamhen, dagli interrogatori resi dagli imputati, dal rinvenimento del telefono cellulare appartenente a Mercy Godwin, consegnato ai poliziotti, nonché dal materiale video proveniente dai telefoni di quest'ultima e di Miriam Lucia Grasso (v. f. 3 della pronuncia impugnata).
A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni dei ricorrenti sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).
4. Anche la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche sfugge ad ogni rilievo. La Corte territoriale ha rimarcato che la pena irrogata, partendo peraltro dal minimo editale, era congrua, "avuto riguardo all'obiettiva gravità dei fatti commessi, tenuto conto anche della privazione della libertà di una delle vittime. Tanto giustifica, peraltro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche". Premesso, dunque, che le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena alla gravità del fatto, il Collegio del merito ha ritenuto che la pena fosse congrua, così che non abbisognava di ulteriori riduzioni per effetto della concessione delle anzidette circostanze.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Sergiqpj aola DEPOSITATA