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Ordinanza — n. 38478/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal liability and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the defense's arguments. The appellant challenged the appellate court's confirmation of criminal liability for money laundering and the denial of general mitigating circumstances based on prior criminal record. The court rejected these claims as repetitive of previously dismissed objections and noted that the lower court correctly applied established legal principles regarding the completion of money laundering and the sufficiency of a single factor for denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 648 c.p.; Art. 110 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; vague or repetitive grievances regarding criminal liability and sentencing are inadmissible, and the court may rely on established precedents to confirm the lower court's application of statutory rules on money laundering and mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity money laundering general mitigating circumstances criminal liability procedural dismissal Cassazione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 648 c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, alla richiesta di derubricazione nel delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 110 c.p.
art. 648 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, alla richiesta di derubricazione nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35439 del 15/6/2021
Così argomentando la Corte d'appello ha fatto buon uso dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 35439 del 15/6/2021, Rv.
Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MAMADOU nato il 31/01/1982 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città il 16 febbraio 2021, ha disposto la restituzione agli aventi diritto dei cellulari in sequestro e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui LO MAMADOU è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale, alla richiesta di derubricazione nel delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 3.1 Le doglianze difensive reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi. Quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di riciclaggio, la Corte d'appello ha rimarcato che dai verbali di fermo (utilizzabili per la scelta del rito) si evinceva l'attività (osservata dagli operanti), svolta anche dall'imputato all'interno del box, in cui sono stati rinvenuti numerosi motocicli, provento di furto, smontati e imballati, e gli attrezzi utilizzati per tali operazioni.

La menzionata Corte ha aggiunto che - a fronte degli elementi emersi dal verbale di fermo e dalle successive indagini e stante l'assoluta carenza di una versione dei fatti alternativa e plausibile - era risultato pienamente integrato il reato di riciclaggio. Così argomentando la Corte d'appello ha fatto buon uso dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 35439 del 15/6/2021, Rv. 281963) secondo cui il delitto di riciclaggio si perfeziona con il compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. 3.2 Nel negare le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali, il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre ente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Serg i Paola , DEPOSITATA