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Ordinanza — n. 38477/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding necessity defense under Article 54 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the complaint. The appellant argued for the application of the necessity defense under Article 54 of the Penal Code, but the Court of Appeal had already rejected this claim, finding the defendant's actions were a voluntary choice to evade housing regulations rather than a response to an unavoidable danger. The Court upheld this decision, ruling that the generic repetition of arguments without new specificities rendered the appeal inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint lacks specificity and merely reiterates arguments already rejected by the lower court without new specific grounds.

Parole chiave

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necessity defense Article 54 Penal Code inadmissible appeal lack of specificity procedural dismissal fabbisogno abitativo occupazione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
art. 54 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35590 dell'11/5/2016, Rv. 267640
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA DANIELA natciil 11/03/1999 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 122 giugnó/ 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 26 maggio 2020, ha assolto Florea Daniela dal reato di cui al capo b) per non avere commesso il fatto e ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo A).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo privo di specificità. La ricorrente ha reiterato del tutto genericamente la doglianza già disattesa dalla Corte territoriale (v. f. 3 e 4 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. La Corte d'appello, difatti, ha affermato che difettavano "le costrizioni esogene presupposte dall'art. 54 cod. pen.", e "la condotta tenuta dall'imputata doveva considerarsi sorretta da una scelta libera e volontaria di risolvere surrettiziamente la propria esigenza abitativa con grave detrimento per quanti al contrario si mantengono nei limiti legali".

Così argomentando, il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'11/5/2016, Rv. 267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il