Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and failure to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Greco inadmissible. The defense argued for a re-evaluation of responsibility and the application of mitigating circumstances, but the court found these complaints generic and lacking specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints regarding the application of mitigating circumstances or the affirmation of responsibility without precise legal arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCESCO nato a TARANTO il 19/11/1985 Lai:é avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 2 nGQ„.-,r,r febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 29 Dovembre [2-017j con cui FRANCESCO GRECO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 147, comma 4, d.lgs. 219/06, 348 cod. pen., 445 cod. pen., 56 - 640, comma secondo n. 2 bis, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Le doglianze difensive concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha valorizzato le ammissioni di responsabilità dell'imputato, la creazione di un sito di vendita ad hoc, la reale potenzialità ingannatrice della condotta (atteso che si pubblicizzava un kit per diagnosticare l'infezione da COVID- 19, facendo presumere che vi fosse stata una preventiva autorizzazione pubblica all'uopo) e i proventi economici illeciti realizzati.
A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838). 3.2 II secondo e il terzo motivo sono del tutto generici, essendosi il ricorrente limitato a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, senza indicare specificamente le ragioni per cui si sarebbero dovuti applicare gli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr nte Giuseppina Anna Rosaria Pacilli D E F-- ) O i Sergi i Paola (4 iN