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Ordinanza — n. 38470/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38470/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BENELMIR MOURAD - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.), deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge per essere stato ritenuto competente il Tribunale di Genova anziché quello di Palmi, atteso che la vendita dell'autovettura è stata effettuata a Gioia Tauro e il luogo dì residenza di Pavia Daniele risulta essere in Melicucco; 1.2 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 648 bis comma 3 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38470/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen.), deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge per essere stato ritenuto competente il Tribunale di Genova anziché quello di Palmi, atteso che la vendita dell'autovettura è stata effettuata a Gioia Tauro e il luogo dì residenza di Pavia Daniele risulta essere in Melicucco; 1.2 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli infrazione alle norme della circolazione infrazione commessa per negligenza spese del veicolo a motore buona fede responsabilità per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
BENELMIR MOURAD - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod.
art. 648 bis comma 3 cod. pen
2.3 Le doglianze sul trattamento sanzionatorio risultano prive di specificità a fronte di un trattamento sanzionatorio inflitto dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648 bis comma 3 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENELMIR MOURAD nato il 30/01/1986 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. BENELMIR MOURAD - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.), deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge per essere stato ritenuto competente il Tribunale di Genova anziché quello di Palmi, atteso che la vendita dell'autovettura è stata effettuata a Gioia Tauro e il luogo dì residenza di Pavia Daniele risulta essere in Melicucco; 1.2 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 1 e 2 della sentenza impugnata) con motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili. 2.1 Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la Corte del merito ha affermato che essa era stata sollevata tardivamente soltanto in appello e risultava anche infondata, poiché l'ultima parte della condotta era stata realizzata a Genova. 2.2 Riguardo all'affermazione della responsabilità penale, la Corte d'appello, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, ha disatteso le deduzioni difensive sulla buona fede dell'imputato, escludendo, quindi, che la condotta potesse configurare un incauto acquisto.

Le censure sollevate dal ricorrente, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 2.3 Le doglianze sul trattamento sanzionatorio risultano prive di specificità a fronte di un trattamento sanzionatorio inflitto dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648 bis comma 3 cod. pen.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere